Regolamento

Biblioteca e Archivio.

La Biblioteca e l’Archivio dell’Accademia Olimpica sono parte costituente del patrimonio della stessa.

Regolamento

Biblioteca

  1. La Biblioteca è costituita dall’insieme delle opere a stampa o manoscritte pervenute all’Accademia per lascito, donazione, scambio, acquisto.
    Suo compito principale è conservare, accrescere e valorizzare il patrimonio librario, favorire l’accesso a tale patrimonio per attività di studio e di ricerca, anche con l’impiego degli strumenti propri della moderna tecnologia. Inoltre essa collabora con Enti e Istituzioni culturali mediante lo scambio pubblicazioni, di informazioni e di servizi.
    La specificità del patrimonio librario è costituita dalle opere degli Accademici, da opere di ambito vicentino e veneto, da pubblicazioni attinenti alla storia del teatro.
  2. Responsabile della Biblioteca è il Direttore (Accademico nominato dal Consiglio di Presidenza dell’Accademia, a norma dello Statuto).
  3. La fruizione della Biblioteca è consentita a tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto 18 anni di età e siano interessati a svolgere attività di studio e di ricerca.
  4. I cataloghi delle opere sono consultabili sugli strumenti informatici con l’assistenza dei funzionari operatori.
  5. La consegna dei libri agli utenti avviene attraverso gli operatori; dopo la consultazione, i libri sono riaffidati ai medesimi.
  6. Non possono essere dati in lettura i libri e i periodici non ancora registrati.
  7. È possibile avere in lettura tre volumi di periodici o tre opere monografiche per volta.
  8. È possibile, a scopo di studio, procedere a riproduzioni fotografiche o fotocopie degli originali della Biblioteca, previa richiesta scritta da parte dell’utente. La riproduzione viene effettuata nei modi e con i mezzi che gli operatori ritengono più idonei a garantire la tutela del materiale bibliografico.
  9. Sono escluse dal prestito le opere edite anteriormente al 1940, altre considerate rare o appartenenti ad alcune sezioni speciali, quelle in cattivo stato di conservazione. Per tali pubblicazioni nella scheda on-line è presente l’informazione “solo consultazione”.
  10. Il prestito è concesso a tutti gli utenti di cui all’art. 3. L’utente che desidera in prestito un’opera  è tenuto a farne richiesta scritta in apposito modulo. È consentito il prestito contemporaneo di non più di tre opere. La durata ordinaria del prestito è di giorni 30; il prestito è rinnovabile, per ulteriori giorni 15, dietro istanza da parte dell’utente, a condizione che l’opera non sia richiesta da altri utenti.
  11. L’utente che smarrisca un volume o restituisca un volume danneggiato è tenuto, salvo ulteriori sanzioni, al suo reintegro con esemplare integro della stessa edizione o, quando ciò non sia possibile, al risarcimento con una somma non inferiore al doppio del valore commerciale del volume stesso.
  12. Chi non ottemperi alle disposizioni dell’articolo precedente decade dal diritto di prestito e,  sentito il parere del Consiglio di Presidenza dell’Accademia, è passibile di denuncia all’autorità giudiziaria.
  13. La strumentazione per la lettura di microfilm è utilizzabile solo con il diretto supporto tecnico degli operatori.
  14. Al fine di tutelare il materiale bibliografico e documentario, qualora sia posseduta, su qualsiasi supporto, una riproduzione dell’opera richiesta, questa verrà data in lettura al posto dell’originale.
  15. Il tariffario per i servizi a pagamento è affisso nella sala di lettura ed è leggibile anche nel sito Internet dell’Accademia.
  16. Sono a disposizione degli utenti un registro per le proposte di acquisto e un registro per le osservazioni sul funzionamento della Biblioteca.
  17. Eventuali reclami degli utenti dovranno essere inoltrati per iscritto al Presidente dell’Accademia.

 

Archivio

  1. L’Archivio è costituito dall’insieme dei documenti prodotti dagli organi istituzionali dell’Accademia e da documenti provenienti da altre Istituzioni o da privati.
  2. Responsabile dell’Archivio è il Conservatore (Accademico nominato dal Consiglio di Presidenza dell’Accademia, a norma dello Statuto). Egli ne cura la conservazione, l’ordinamento e l’inventariazione; cura o promuove la pubblicazione di inventari e documenti; vigila sul rispetto delle norme che ne regolano l’uso pubblico.
  3. L’Archivio è aperto per la consultazione agli Accademici e, per documentabili finalità di studio e di ricerca, al pubblico maggiorenne di qualsiasi nazionalità.
  4. La consultazione dei documenti è disciplinata dalla normativa vigente (Decreti legislativi 196/2003, 42/2004, 156/2006 e «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici» 14.03.2001) ed è consentita solo in sede.
  5. Al fine di tutelare il materiale documentario, qualora sia posseduta una riproduzione, su qualsiasi supporto, del documento richiesto, questa verrà data in consultazione al posto dell’originale.
  6. È facoltà del Conservatore consentire la riproduzione fotografica o fotocopiatura di documenti, a condizione che non ne derivi nocumento per la buona conservazione dei documenti stessi.