Allegato “ C “ al n. 120.660 di rep. e al n. 26.549 di racc.
ACCADEMIA OLIMPICA
VICENZA
Ente Morale - R.D. 7 marzo 1935, n. 351
Iscritto il 5 agosto 2010 nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Vicenza
Sede in Vicenza, Largo Goethe, 3
STATUTO
Art. 1
DENOMINAZIONE e SEDE
L'Accademia degli Olimpici – fondata nel 1555 da un gruppo di umanisti, di cultori delle scienze e di artisti – detta nel XIX secolo "Accademia Olimpica di scienze, lettere ed arti", assume la denominazione di “ACCADEMIA OLIMPICA – ETS” e, in quanto qualificabile come Ente del Terzo Settore, sarà sottoposta alla disciplina di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).
L'Accademia Olimpica ha personalità giuridica in forza del decreto reale 7 marzo 1935, che la eresse in Ente Morale.
La impresa accademica rimane quella ideata nel 1556 da Elio Belli, raffigurante il circo e le corse che vi si corrono, con il motto: "Hoc opus, hic labor est".
L'Accademia Olimpica ha stabile sede in Vicenza nell'edificio di proprietà del Comune di Vicenza annesso al Teatro Olimpico.
All'Accademia spetta il diritto di uso gratuito della Sede sociale, del Teatro Olimpico e dell'Odeo a questo annesso, a termine delle convenzioni intercorse con il Comune di Vicenza a partire dalla storica data del 19 gennaio 1813.
Art. 2
OGGETTO – FINALITÀ
- L'Accademia non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e culturali.
- Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, l’Accademia esercita le seguenti attività di interesse generale (così come definite dall'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
- In particolare:
- l’Accademia promuove mediante pubblicazioni, tornate, celebrazioni, corsi di insegnamento e manifestazioni varie gli studi letterari, storici, filosofici, scientifici, tecnici, giuridici, economici, sociologici, amministrativi e le attività artistiche, con speciale riguardo alla cultura, alla vita artistica e al progresso della Città di Vicenza e del suo territorio storico.
- l’Accademia svolge ogni attività editoriale idonea a favorire il conseguimento degli scopi istituzionali e statutari.
- rientrano nei compiti peculiari dell'Accademia la vigilanza sulla conservazione e l'uso del Teatro Olimpico da essa eretto, la sua valorizzazione mediante manifestazioni d'arte adeguate alla dignità del monumento, la conservazione, l’incremento e la vigilanza sull’uso pubblico della Biblioteca e dell’Archivio. - Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Accademia potrà inoltre:
- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale non esclusa la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa ivi compresa la sollecitazione al pubblico o la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore e in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi; la Accademia potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. - L'Accademia non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte sub 2, in conformità a quanto prescritto dall’art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore). Spetta al Consiglio di Presidenza individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.
Art. 3
MEMBRI DI DIRITTO
Appartengono di diritto all'Accademia, in qualità di Accademici Olimpici "pro tempore":
a) il Vescovo della diocesi di Vicenza;
b) il Sindaco di Vicenza;
c) il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Vicenza;
d) il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza.
Art. 4
MEMBRI ELETTIVI
Possono essere chiamati a far parte dell’Accademia mediante elezione i cittadini italiani o stranieri che con ricerche, pubblicazioni, opere creative, iniziative personali, attività professionali, didattiche, educative o con l’esercizio di incarichi pubblici o privati di interesse generale, si siano segnalati nelle lettere, nelle arti, nelle scienze, nella tecnica, nelle attività e discipline giuridiche, economiche, sociologiche o amministrative, nella promozione della pace e della civiltà umana.
Gli Accademici Olimpici elettivi si distinguono in cinque categorie:
a) Ordinari;
b) Corrispondenti;
c) Ordinari fuori ruolo;
d) Corrispondenti fuori ruolo;
e) Onorari.
Gli Accademici Olimpici Ordinari, in numero complessivo non superiore a 130 (centotrenta), sono eletti tra coloro che, avendo i requisiti generali di cui al precedente comma 1°, risultino nati nella città o provincia di Vicenza o nel suo territorio storico, o risiedano da almeno tre anni nella Regione Veneto, e abbiano svolto attività particolarmente significativa per la conoscenza, il progresso e il prestigio della società vicentina.
Gli Accademici Olimpici Corrispondenti, in numero complessivo non superiore a 40, sono eletti tra coloro che hanno i requisiti generali di cui ai precedenti commi 1° e 3°, ma non quelli di nascita o di residenza.
Gli Accademici Olimpici fuori ruolo sono gli Accademici Ordinari e Corrispondenti che abbiano compiuto l’età di 80 anni o abbiano fatto richiesta di essere trasferiti a questa categoria per motivi personali.
Gli Accademici Olimpici Onorari sono eletti tra coloro che, avendo i requisiti generali di cui al precedente comma 1°, siano ritenuti meritevoli di particolare onore e considerazione da parte dell’Accademia per il loro alto contributo al progresso della civiltà in ogni sua espressione.
Gli Accademici elettivi possono in qualsiasi momento recedere dall’ente; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Presidenza e ha effetto con lo scadere dell'anno nel corso del quale la stessa è stata presentata.
In presenza di gravi motivi, quali gravi inadempienze degli obblighi posti a carico degli Accademici dal presente statuto, l’Accademico può essere escluso dall’ente con delibera dell’Ordine Accademico. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Nel caso che l’Accademico non condivida le ragioni dell'esclusione può ricorrere all’Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli Accademici hanno diritto di esaminare i libri dell’ente, facendone apposita istanza al Consiglio di Presidenza.
Art. 5
DOVERI DEGLI ACCADEMICI
Ciascun Accademico, entrando a far parte dell'Accademia, assume l'impegno di contribuire alla dignità e al prestigio dell'Ente partecipando attivamente alla vita sociale e alle manifestazioni culturali dell'Accademia, concorrendo al perseguimento delle sue finalità istituzionali.
Ciascun Accademico è tenuto a fare omaggio delle sue pubblicazioni alla Biblioteca accademica.
Gli Accademici Ordinari e Ordinari fuori ruolo sono tenuti, in particolare, a frequentare assiduamente, salvo giustificati motivi, le manifestazioni promosse o patrocinate dall'Accademia, con riguardo speciale a quelle destinate allo studio di problemi di interesse per la città e provincia di Vicenza.
Art. 6
ORGANI DELL'ACCADEMIA
Sono organi dell'Accademia:
a) l'Ordine Accademico, formato dagli Accademici Olimpici Ordinari, Ordinari fuori ruolo e dai Membri di diritto "pro tempore";
b) il Corpo Accademico, costituito da tutti gli Accademici, sia elettivi che di diritto;
c) il Presidente dell'Accademia;
d) il Consiglio di Presidenza.
Art. 7
ORDINE ACCADEMICO
L'Ordine Accademico è l'organo deliberante dell'Accademia per tutto quanto concerne la struttura e il funzionamento dell'Ente.
Sono, in particolare, di sua competenza:
1) l'elezione degli Accademici Olimpici Ordinari e Corrispondenti e l'assegnazione degli stessi ad una delle Classi di cui al successivo articolo 12;
2) l'elezione degli Accademici Olimpici Onorari;
3) la esclusione degli Accademici elettivi che si rendessero indegni o comunque fossero di nocumento al prestigio e all'attività dell'Accademia, così come previsto al precedente Art. 4.
4) la revisione dello Statuto;
5) le deliberazioni concernenti l'amministrazione straordinaria del patrimonio accademico, specie in fatto di acquisti o alienazioni di beni immobili nonché di accettazione di donazioni, eredità, legati ed atti simili;
6) ogni altra deliberazione su oggetti non espressamente riservati ad altri organi dell'Accademia.
Art. 8
ADUNANZA DELL' ORDINE ACCADEMICO
L'Ordine Accademico prende le sue deliberazioni in sede di Adunanza Ordinaria o Straordinaria.
L'Adunanza Ordinaria ha luogo entro i primi tre mesi di ogni anno accademico per l'aggiornamento dei quadri accademici a norma del precedente art. 7 nn. 1, 2 e 3 del comma 2°.
L'Adunanza Straordinaria è convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio di Presidenza o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti dell'Ordine.
Alle convocazioni provvede il Presidente dell’Accademia con lettera spedita per posta ordinaria o per fax o per posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza. Salvo quanto previsto nel comma nono circa le modifiche dello Statuto, per la validità dell'adunanza occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti dell'Ordine, compresi nel computo quelli di diritto.
In seconda convocazione, da prevedersi con almeno 24 ore di intervallo dalla prima convocazione, l'adunanza sarà valida con l'intervento, personale o per delega, di almeno un terzo dei componenti dell'Ordine, computati come sopra. Resta salvo quanto previsto nel comma nono circa le modifiche dello Statuto.
È ammessa la delega scritta a favore di un altro Accademico componente dell'Ordine, che però non potrà rappresentare più di tre altri Accademici.
Non potrà procedersi a deliberazione su oggetti che non siano stati indicati nell’atto di convocazione. Fermo quanto previsto nel comma nono circa le modifiche dello Statuto, le proposte si intenderanno approvate se risulterà favorevole la metà più uno dei voti espressi dai presenti in proprio o per delega, salvo per quanto riguarda l’elezione degli Accademici Olimpici Onorari e gli atti di straordinaria amministrazione, che per essere validamente deliberati dovranno riportare almeno i due terzi dei voti espressi dai presenti in proprio o per delega.
Alle deliberazioni riguardanti gli oggetti indicati ai nn. 1, 2, 3 del precedente art. 7 si procederà per voto segreto. In ogni altro caso si procederà per semplice alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Adunanza.
In ogni caso le deliberazioni di modifica dello Statuto sono validamente adottate, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza in proprio o per delega di almeno tre quarti degli Accademici e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.
È possibile l'intervento all’adunanza dell’Ordine Accademico mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.
Coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’ente debbono astenersi dal voto. In caso contrario trova applicazione, in quanto compatibile, l’art. 2373 c.c.
Art. 9
CORPO ACCADEMICO
Spetta al Corpo Accademico:
a) eleggere il Presidente dell'Accademia, due Vice Presidenti, il Segretario e l'Amministratore;
b) eleggere l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se tali nomine sono obbligatorie ai sensi di legge;
c) deliberare l’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Presidenza e dell’organo di controllo;
d) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
e) discutere e deliberare sull'indirizzo delle attività accademiche;
f) svolgere, attraverso le tornate accademiche e l'attività delle Classi, una costante funzione di stimolo culturale;
g) esprimere pareri sui problemi di significato rilevante per lo sviluppo della società e in particolare su quelli di specifico interesse civico e provinciale.
Art. 10
ASSEMBLEA GENERALE DEL CORPO ACCADEMICO
Per gli adempimenti di cui alle lettere a), b) e d) del precedente art. 9 il Corpo Accademico è convocato in Assemblea generale due volte all'anno:
1) la prima entro il 31 dicembre per discutere e approvare il programma culturale del nuovo anno accademico e il bilancio preventivo per il successivo esercizio finanziario, previa relazione del Presidente sull'attività svolta nell'anno accademico precedente, e altresì per conferire, alle scadenze statutarie e comunque quando si renda necessario, le cariche sociali di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 9;
2) la seconda entro il 31 marzo per discutere e approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, sentito il parere dell’organo di controllo o del Revisore legale dei conti, se nominati.
La convocazione del Corpo accademico è inoltre disposta qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Alla convocazione provvede il Presidente dell'Accademia con lettera spedita per posta ordinaria o per fax o per posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. Per la validità dell'Assemblea occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Corpo Accademico.
In seconda convocazione, da prevedersi con almeno 24 ore di intervallo dalla prima convocazione, l'adunanza sarà valida con qualsiasi numero di presenti.
È ammessa la delega scritta a favore di un altro Accademico che però non potrà rappresentare più di un altro Accademico.
Per l'approvazione dei bilanci e del programma culturale si procederà per alzata di mano e a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti in proprio o per delega. Per le nomine alle cariche sociali si procederà per scheda segreta; riusciranno eletti a ciascuna carica coloro che nella relativa votazione avranno riportato il maggior numero dei voti espressi dai presenti, in proprio o per delega, purché siano in possesso dei requisiti previsti dai successivi articoli 14 e 19.
In caso di parità di voti si intenderà eletto il più anziano di appartenenza all'Accademia e, in caso di parità di anzianità, il più anziano di età.
È possibile l'intervento all’assemblea generale del Corpo Accademico mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.
Coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’ente debbono astenersi dal voto. In caso contrario trova applicazione, in quanto compatibile, l’art. 2373 c.c.; nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio di Presidenza non hanno voto.
Art. 11
TORNATE ACCADEMICHE
Il Corpo Accademico viene periodicamente convocato informalmente per le tornate accademiche. Esse rappresentano l'occasione primaria per l'incontro tra gli Accademici e per la reciproca comunicazione delle idee, delle esperienze e dei risultati conseguiti da ciascuno, sia nell'ambito degli studi individuali sia di quelli promossi dalla Classe di appartenenza.
L’invito alle tornate è diramato dal Presidente dell’Accademia con lettera spedita per posta ordinaria o per fax o per posta elettronica. Il Consiglio di Presidenza ne fissa le date e gli argomenti.
La partecipazione alle tornate costituisce specifico impegno per gli Accademici Ordinari, Ordinari fuori ruolo, Corrispondenti e Corrispondenti fuori ruolo, nel duplice senso di presenza alle singole tornate e di personale contributo al loro svolgimento mediante la presentazione di memorie e comunicazioni.
Gli Accademici Ordinari, Ordinari fuori ruolo, Corrispondenti e Corrispondenti fuori ruolo che non abbiano mai partecipato per un’intera Olimpiade, e cioè per quattro anni, alle attività dell’Accademia e siano stati assenti senza giustificato motivo a tutte le Adunanze Ordinarie o Straordinarie dell’Ordine Accademico, a tutte le Assemblee Generali del Corpo Accademico e a tutte le riunioni delle Classi, vengono considerati dimissionari e il Consiglio di Presidenza ne pronuncia la decadenza, previa richiesta di giustificazioni formulata dal Presidente.
Art. 12
CLASSI ACCADEMICHE
Al fine di favorire e coordinare l'attività individuale o di gruppo degli Accademici, sono costituite in seno al Corpo Accademico le Classi di Lettere ed Arti, Scienze e Tecnica, Diritto Economia e Amministrazione.
Ne fanno parte gli Accademici elettivi Ordinari, Ordinari fuori ruolo, Corrispondenti e Corrispondenti fuori ruolo secondo l'assegnazione fatta per ciascuno all'atto della elezione.
Ogni Classe eleggerà nel proprio seno, tra gli Accademici Ordinari e Ordinari fuori ruolo, un Presidente e un Segretario. Qualora il Presidente eletto non sia residente in provincia di Vicenza, dovrà essere eletto anche un Vice Presidente residente nella provincia di Vicenza. Il Segretario dovrà risiedere in provincia di Vicenza.
L'elezione alle cariche di Classe verrà fatta in coincidenza con l'Assemblea Generale per l'elezione quadriennale del Consiglio di Presidenza, di cui i Presidenti delle tre Classi faranno parte di diritto.
Ciascuna Classe svolgerà la propria attività in modo autonomo, adottando un eventuale regolamento da sottoporsi all'approvazione del Consiglio di Presidenza. Al Consiglio stesso spetterà la preventiva approvazione del finanziamento che si rendesse necessario per l'attuazione delle iniziative delle singole Classi.
Art. 13
PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA
Il Presidente dell'Accademia ha la rappresentanza legale della stessa. Egli ne firma gli atti ufficiali, presiede il Consiglio di Presidenza, le Assemblee Generali del Corpo Accademico, le Adunanze dell'Ordine Accademico e le tornate, dirigendone i lavori.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente designato dal Presidente quale vicario.
Art. 14
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio di Presidenza dura in carica una Olimpiade, a partire dal 1° gennaio dell'anno accademico in cui avviene l'elezione.
Esso è formato:
- dal Presidente dell'Accademia, che lo presiede;
- dai due Vice Presidenti;
- dai Presidenti delle Classi Accademiche;
- dal Segretario;
- dall'Amministratore.
Sono altresì invitati a partecipare personalmente, a titolo consultivo, i membri di diritto pro-tempore.
Non possono far parte del Consiglio di Presidenza e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.
Il Presidente, il Segretario, l'Amministratore e almeno uno dei Vice Presidenti sono scelti tra gli Accademici Ordinari e Ordinari fuori ruolo residenti in provincia di Vicenza. L'altro Vice Presidente potrà essere scelto tra gli Accademici Ordinari e Ordinari fuori ruolo residenti fuori della provincia di Vicenza ma nella Regione Veneto.
Il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario, l'Amministratore e i Presidenti delle tre Classi sono rieleggibili per non più di un secondo mandato quadriennale consecutivo.
Qualora, per qualsiasi causa, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più dei membri elettivi del Consiglio, i nuovi eletti dureranno in carica per il resto del quadriennio.
Il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente Vicario, il Segretario e l'Amministratore funzionano come Ufficio di Presidenza per le deliberazioni urgenti sulle materie di competenza del Consiglio o da esso espressamente delegategli. Tali deliberazioni verranno sottoposte alla ratifica del Consiglio nella prima adunanza successiva.
Il Consiglio di Presidenza delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
È possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio di Presidenza mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.
In caso di componenti del Consiglio di Presidenza in conflitto di interesse si applicano le disposizioni dell’art. 2475ter c.c.
Art. 15
COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio di Presidenza esercita i poteri di ordinaria amministrazione, promuove l'attività dell'Accademia e ne coordina i lavori.
In particolare:
1) provvede alla vigilanza sulla conservazione e l'uso, da parte dell'Ente proprietario, del Teatro Olimpico, dell'annesso Odeo e del contiguo edificio in cui l'Accademia ha sede;
2) cura, in collaborazione col Comune di Vicenza e eventualmente con altri Enti, l'organizzazione di manifestazioni artistiche idonee alla valorizzazione del Teatro Olimpico e adeguate alla sua dignità;
3) indice nel rispetto dei termini statutari le Adunanze dell'Ordine Accademico e le Assemblee Generali del Corpo Accademico determinando gli oggetti da trattare e istruendo le relative proposte particolarmente per quanto riguarda la elezione di nuovi Accademici e la predisposizione annuale dei bilanci preventivo e consuntivo;
4) provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Ordine e del Corpo Accademico, curando l'aggiornamento e la conservazione del registro degli Accademici in conformità alle norme dello Statuto;
5) promuove le tornate accademiche e ogni altra manifestazione utile al perseguimento degli scopi istituzionali;
6) cura le pubblicazioni accademiche, e in particolare quella degli atti e delle memorie dell'Accademia attraverso l'edizione dell'«Odeo Olimpico»;
7) promuove e coordina l'attività delle Classi e autorizza la costituzione di "sottoclassi" e "interclassi" per lo studio di particolari materie o gruppi di materie;
8) autorizza, a richiesta degli interessati e per motivate ragioni, il passaggio degli Accademici dall'una all'altra Classe;
9) vigila sull'osservanza dello Statuto, proponendone l'eventuale revisione all'Ordine Accademico;
10) promuove la ricerca dei mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle attività accademiche;
11) dispone il passaggio tra i Corrispondenti e i Corrispondenti fuori ruolo degli Accademici Ordinari e Ordinari fuori ruolo che portino la loro residenza fuori dalla regione Veneto, eccetto il caso che siano nati a Vicenza o nel suo territorio storico. Analogamente dispone il passaggio tra gli Ordinari e Ordinari fuori ruolo degli Accademici Corrispondenti e Corrispondenti fuori ruolo che portino la loro residenza in provincia di Vicenza o nella regione Veneto;
12) prende atto delle dimissioni presentate dagli Accademici; dispone il passaggio a fuori ruolo degli Accademici Ordinari e Corrispondenti che abbiano compiuto l’età di 80 anni, o che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell’art. 4 comma 5;
13) fissa annualmente il numero dei posti disponibili sia di Accademico Ordinario sia di Accademico Corrispondente per ciascuna Classe accademica;
14) designa fra gli Accademici Ordinari e Ordinari fuori ruolo con residenza in provincia di Vicenza un Vice Segretario, un Direttore della Biblioteca e un Conservatore dell’Archivio, determinandone le competenze.
Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno.
Art. 16
AGGIORNAMENTO DEI QUADRI ACCADEMICI
Entro il mese di dicembre di ogni anno l’Ordine Accademico provvede all’aggiornamento dei quadri accademici mediante l’elezione di nuovi Accademici Ordinari, Corrispondenti e Onorari.
A tale scopo entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Presidenza fissa il numero dei posti disponibili sia di Accademico Ordinario sia di Accademico Corrispondente, divisi per Classi, e ne dà notizia agli Accademici aventi diritto al voto.
Entro il successivo 30 giugno, ciascun Accademico può presentare al Presidente una o più candidature, debitamente documentate, sia per l’elezione ad Accademico Onorario, nel quale caso sarà richiesta la sottoscrizione di almeno dieci Accademici Ordinari o Ordinari fuori ruolo, sia per l’elezione ad Accademico Ordinario o Corrispondente. In questo secondo caso la proposta dovrà precisare la Classe di destinazione ed essere sottoscritta da almeno cinque Accademici Ordinari o Ordinari fuori ruolo appartenenti alla Classe stessa.
Il Consiglio di Presidenza deve preliminarmente accertare che ogni candidato sia in possesso dei requisiti generali di idoneità prescritti dall’art. 4 del presente Statuto, nonché di quelli previsti in particolare dallo stesso articolo rispettivamente per gli Ordinari, i Corrispondenti e gli Onorari.
Per quanto concerne gli Accademici Onorari, la formazione delle liste dei candidati è di competenza esclusiva del Consiglio di Presidenza, il quale vi dovrà provvedere entro il 30 ottobre.
Per quanto riguarda gli Accademici Ordinari e Corrispondenti, il Consiglio di Presidenza trasmette le liste dei candidati in possesso dei requisiti al Presidente delle rispettive Classi, indicando separatamente la rispettiva categoria. Per la categoria degli Ordinari e rispettivamente per quella dei Corrispondenti l’Assemblea di Classe, ristretta ai soli Ordinari e Ordinari fuori ruolo, entro il 30 ottobre, sceglie i candidati da sottoporre al voto dell’Adunanza dell’Ordine Accademico, indicandoli in numero massimo fino al doppio dei posti disponibili.
Delle liste così formate e della relativa documentazione ognuno degli Accademici elettori può prendere riservata visione presso il Segretario dell’Accademia nei venti giorni precedenti quello fissato per la votazione.
In tutte le fasi della procedura regolata dal presente articolo dovrà essere rispettata dagli Accademici la massima riservatezza. Ogni eventuale osservazione potrà essere presentata solo al Presidente dell’Accademia o al Presidente di Classe.
Sulle liste si vota a scheda segreta, senza preventiva discussione, nel corso della annuale Adunanza Ordinaria dell’Ordine Accademico. Per le candidature di ogni Classe, l’elettorato attivo spetta all’intero Ordine Accademico. Ogni elettore ha a disposizione, per ogni singola Classe, tanti voti quanti sono i posti fissati per quella Classe dal Consiglio di Presidenza.
Risultano eletti, entro il numero fissato per ogni singola Classe, i candidati che, superato il quorum previsto dall’art. 8 comma 7, hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
L’elezione diventa esecutiva con l’assenso dell’eletto.
Gli Accademici di nuova nomina verranno presentati al Corpo Accademico in occasione della manifestazione di chiusura dell’anno accademico.
Art. 17
SEGRETARIO
Il Segretario redige i verbali di tutte le riunioni degli organi statutari, li sottopone alla firma del Presidente per conferma e li controfirma; cura la conservazione e l'integrità dei libri, dei registri e dell'archivio dell'Accademia; esercita inoltre ogni altra mansione deferitagli dal Regolamento.
Art. 18
AMMINISTRATORE
L'Amministratore esegue le deliberazioni degli organi accademici in materia amministrativa e contabile.
Cura la riscossione delle entrate e l'erogazione delle uscite conservandone gli atti, provvede alla stesura delle scritture relative al bilancio.
ART. 19
ORGANO DI CONTROLLO
La nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge e in particolare dall’art. 30, commi 2 e 4, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
Nel caso la nomina dell’organo di controllo non sia obbligatoria, la stessa potrà avvenire su base volontaria su decisione dell’assemblea generale del Corpo Accademico; in quest’ultimo caso varranno le stesse norme previste per la nomina obbligatoria come infra indicato.
La nomina dell'organo di controllo spetta al Corpo Accademico, il quale, in occasione della nomina, dovrà stabilire se insediare un organo monocratico o un organo collegiale; in caso di organo collegiale lo stesso sarà composto da tre membri; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l’eventuale compenso da riconoscere all'organo di controllo. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente.
Nel caso di nomina obbligatoria, a sensi del precedente comma 1, i componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.
L'organo di controllo, quando nominato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio ed esercita i poteri di ispezione e controllo di cui all’art. 30, commi 7 e 8, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.
ART. 20
REVISORE LEGALE DEI CONTI
La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito Registro, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge e in particolare dall’art. 31 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta al Corpo Accademico, il quale, in occasione della nomina, dovrà stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale ovvero se affidare l’incarico all’organo di controllo, se e in quanto costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, così come consentito dall’art. 30, c. 6, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e come previsto al precedente Art. 19. In occasione della nomina dovrà essere anche fissato l’eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.
ART. 21
DENUNCIA AL TRIBUNALE E AI COMPONENTI DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Se vi è fondato sospetto che i Componenti del Consiglio di Presidenza, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all’ente, Accademici, che rappresentino almeno un decimo del totale, l'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominati, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla Accademia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 2409 c.c.
Ogni Accademico può denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’Ordine Accademico. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli Accademici, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, del codice civile.
ART. 22
DECORRENZA DELL'ANNO ACCADEMICO E DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
BILANCIO
L'anno accademico ha inizio con il primo ottobre e si chiude il trenta settembre di ogni anno.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, con inizio il primo gennaio e fine il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il Consiglio di Presidenza deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione al Corpo Accademico entro il 31 marzo di ogni anno come previsto dal precedente Art. 10.
Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli Accademici.
ART. 23
PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Accademia è costituito da:
a) i contributi di Enti pubblici o privati;
b) le eventuali donazioni o lasciti testamentari;
c) i proventi di attività e iniziative di raccolta fondi, ai sensi dell’art. 7 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore);
d) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate;
e) le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.
Il patrimonio dell’ente potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli Accademici, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto partecipativo, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 8 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
Il patrimonio dell’ente non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Presidenza, ovvero nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, se nominato, devono senza indugio convocare l’Ordine Accademico, in adunanza straordinaria, per deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di ente privo di personalità giuridica, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
ART. 24
DURATA
La durata dell'Accademia è a tempo indeterminato.
ART. 25
SCIOGLIMENTO
L'eventuale scioglimento dell’Accademia la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto al comma successivo, saranno decisi dal Corpo Accademico.
In caso di scioglimento dell’ente il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all’art. 45, c. 1, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
ART. 26
DIPENDENTI
L’ente per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
Art. 27
DISPOSIZIONI FINALI
Salva l'osservanza di ogni altra disposizione di legge, il Presidente dell'Accademia trasmette annualmente al Ministero competente e alla Regione Veneto la relazione sull'attività svolta dall'Accademia.
Quando, a norma del presente statuto, è consentito l’intervento a riunioni collegiali (riunioni dell’Ordine Accademico, del Corpo Accademico, del Consiglio di Presidenza e dell’organo di controllo) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:
(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:
- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.
Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:
- di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.
(ii) Non è, pertanto, ammesso l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i); spetta a chi presiede la riunione verificare la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del caso, l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniqualvolta tale utilizzo possa compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale.
(iii) L’utilizzo di mezzi di telecomunicazione può avvenire su iniziativa dell’ente o del singolo avente diritto:
- se organizzato dall’ente, nell’avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dall’ente, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche e i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;
- anche se non espressamente previsto nell’avviso di convocazione, è, comunque consentito al singolo avente diritto di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; l’avente diritto dovrà comunicare all’ente, con congruo preavviso, la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto; spetterà a chi presiede la riunione verificare l’adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione a quanto sopra disposto sub (ii);
(v) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo indicato nell’avviso di convocazione; l’avviso di convocazione può prevedere che la riunione si debba svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente e il soggetto verbalizzante, potendo anch’essi partecipare alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale della riunione potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio verbalizzante in caso di verbale in forma pubblica.
ART. 28
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
F.to GIOVANNI RIZZI NOTAIO (L.S.)