 |
ACCADEMIA OLIMPICA
VICENZA
Ente Morale - R.D. 7 marzo 1935, n. 351
STATUTO
approvato con Decreto del Ministro
per i Beni Culturali e Ambientali
15 ottobre 1997
(reg. dal Ministero del Tesoro al n. 245 in data 5 novembre 1997)
Sede in Vicenza, Largo Goethe, 3
|
Art. 1
DENOMINAZIONE, SCOPI E PERSONALITA' GIURIDICA
L'Accademia degli Olimpici - fondata nel 1555 da un gruppo di umanisti, di cultori delle scienze e di artisti - detta nel XIX secolo "Accademia Olimpica di scienze, lettere ed arti", assume la denominazione di ACCADEMIA OLIMPICA, ferme le finalità delle origini: di promuovere mediante pubblicazioni, tornate, celebrazioni, corsi di insegnamento e manifestazioni varie gli studi letterari, storici, filosofici, scientifici, tecnici, giuridici, economici, amministrativi e le attività artistiche, con speciale riguardo alla cultura, alla vita artistica e al progresso della Città di Vicenza e del suo territorio storico.
Entrano nei compiti peculiari dell'Accademia la vigilanza sulla conservazione e l'uso del Teatro Olimpico da essa eretto, nonché la sua valorizzazione mediante manifestazioni d'arte adeguate alla dignità del monumento.
La impresa accademica rimane quella ideata nel 1556 da Elio Belli, raffigurante il circo e le corse che vi si corrono, con il motto: "hoc opus, hic labor est".
L'Accademia Olimpica ha personalità giuridica in forza del decreto reale 7 marzo 1935, che la eresse in Ente Morale.
Art. 2
SEDE
L'Accademia Olimpica ha stabile sede in Vicenza nell'edificio di proprietà del Comune di Vicenza annesso al Teatro Olimpico.
All'Accademia spetta il diritto di uso gratuito della Sede sociale, del Teatro Olimpico e dell'Odeo a questo annesso, a termine della convenzione con il Comune di Vicenza in data 19 gennaio 1813.
Art. 3
MEMBRI DI DIRITTO
Appartengono di diritto all'Accademia, in qualità di Accademici Olimpici "pro tempore":
a) il Vescovo della Diocesi di Vicenza;
b) il Sindaco di Vicenza;
c) il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza;
d) il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza.
Art. 4
MEMBRI ELETTIVI
Possono essere chiamati a far parte dell'Accademia mediante elezione i cittadini italiani o stranieri che con ricerche, pubblicazioni, opere creative, iniziative personali, attività professionali, didattiche, educative o con l'esercizio di incarichi pubblici o privati di interesse generale, si siano segnalati nelle lettere, nelle arti, nelle scienze, nella tecnica, nelle attività e discipline giuridiche, economiche od amministrative, nella promozione della pace e della civiltà umana.
Gli Accademici Olimpici elettivi si distinguono in quattro categorie:
a) Ordinari
b) Corrispondenti
c) Emeriti
d) Onorari
Gli Accademici Olimpici Ordinari sono eletti tra coloro che, avendone i requisiti generali di cui al precedente comma 1°, risultino nati nella città o provincia di Vicenza o nel suo territorio storico, o risiedano da almeno tre anni nella Regione Veneto, ed abbiano svolto attività particolarmente significativa per la conoscenza, il progresso e il prestigio della società vicentina.
Gli Accademici Olimpici Corrispondenti sono eletti tra coloro che hanno i requisiti generali di cui ai precedenti commi 1° e 3° ma non quelli di nascita o residenza.
Gli Accademici Olimpici Emeriti sono gli Accademici Ordinari e Corrispondenti che abbiano fatto richiesta di essere trasferiti a questa categoria per motivi di salute od altro impedimento.
Gli Accademici Olimpici Onorari sono eletti tra coloro che, avendone i requisiti generali di cui al precedente comma 1°, siano ritenuti meritevoli di speciale considerazione o di particolare onore da parte dell'Accademia per il loro eccezionale impegno umano e per lo straordinario contributo al progresso della civiltà in ogni sua espressione.
Art. 5
DOVERI DEGLI ACCADEMICI
Ciascun Accademico, entrando a far parte dell'Accademia, assume l'impegno di contribuire alla dignità ed al prestigio dell'Ente partecipando attivamente alla vita sociale ed alle manifestazioni culturali dell'Accademia, concorrendo al raggiungimento delle sue finalità istituzionali.
Ciascun Accademico è tenuto a fare omaggio delle sue pubblicazioni alla Biblioteca accademica.
Gli Accademici Ordinari sono tenuti, in particolare, a frequentare assiduamente, salvo giustificati motivi, le manifestazioni promosse o patrocinate dall'Accademia, con riguardo speciale a quelle destinate allo studio ed alla soluzione di problemi di interesse per la città e provincia di Vicenza.
Art. 6
ORGANI DELL'ACCADEMIA
Sono organi dell'Accademia:
a) l'Ordine Accademico, formato dagli Accademici Olimpici Ordinari e dai Membri di diritto "pro tempore";
b) il Corpo Accademico, costituito da tutti gli Accademici, sia elettivi che di diritto;
c) il Presidente dell'Accademia;
d) il Consiglio di Presidenza;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 7
ORDINE ACCADEMICO
L'Ordine Accademico è l'organo deliberante dell'Accademia per tutto quanto concerne la struttura e il funzionamento dell'Ente.
Sono, in particolare, di sua competenza:
1) l'elezione degli Accademici Olimpici Ordinari e Corrispondenti e l'assegnazione degli stessi ad una delle Classi di cui al successivo articolo 12;
2) l'elezione degli Accademici Olimpici Onorari;
3) la revoca degli Accademici elettivi che si rendessero indegni o comunque fossero di nocumento al prestigio ed all'attività dell'Accademia;
4) la revisione dello Statuto;
5) le deliberazioni concernenti l'amministrazione straordinaria del patrimonio accademico, specie in fatto di acquisti o alienazioni di beni immobili nonché di accettazione di donazioni, eredità, legati ed atti simili;
6) ogni altra deliberazione su oggetti non espressamente riservati ad altri organi dell'Accademia.
Art. 8
ADUNANZA DELL' ORDINE ACCADEMICO
L'Ordine Accademico prende le sue deliberazioni in sede di Adunanza Ordinaria o Straordinaria.
L'Adunanza Ordinaria ha luogo entro i primi tre mesi di ogni anno accademico per l'aggiornamento dei quadri accademici a norma del precedente art. 7 nn. 1, 2 e 3 del comma 2°.
L'Adunanza Straordinaria è convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio di Presidenza o ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti dell'Ordine.
Alle convocazioni provvede il Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. Per la validità dell'adunanza occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti dell'Ordine, compresi nel computo quelli di diritto.
In seconda convocazione, da prevedersi con almeno 24 ore di intervallo da quella indicata per la prima convocazione, l'adunanza sarà valida con l'intervento, personale o per delega, di almeno un terzo dei componenti dell'Ordine, computati come sopra.
E' ammessa la delega scritta a favore di un altro Accademico componente dell'Ordine, che però non potrà rappresentare più di un altro Accademico.
Non potrà procedersi a deliberazione su oggetti che non siano stati indicati nell'atto di convocazione. Le proposte si intenderanno approvate se risulterà favorevole la metà più uno dei voti espressi dai presenti in proprio o per delega, salvo per quanto riguarda l'elezione degli Accademici Olimpici Ordinari, la revisione dello Statuto e gli atti di straordinaria amministrazione, che per essere validamente deliberati dovranno riportare almeno i due terzi dei voti espressi dai presenti in proprio o per delega.
Alle deliberazioni riguardanti gli oggetti indicati ai nn. 1, 2, 3 dell'articolo precedente si procederà per voto segreto. In ogni altro caso si procederà per semplice alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Adunanza.
Art. 9
CORPO ACCADEMICO
Spetta al Corpo Accademico:
a) eleggere il Presidente dell'Accademia, due Vice Presidenti, il Segretario e l'Amministratore;
b) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
d) discutere e deliberare sull'indirizzo delle attività accademiche;
e) svolgere, attraverso le tornate accademiche e l'attività delle classi, una costante funzione di stimolo culturale;
f) esprimere pareri sui problemi di significato rilevante per lo sviluppo della società ed in particolare su quelli di specifico interesse civico e provinciale.
Art. 10
ASSEMBLEA GENERALE DEL CORPO ACCADEMICO
Per gli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 9 il Corpo Accademico è convocato in Assemblea generale due volte all'anno:
1) la prima entro il 31 dicembre per discutere ed approvare il programma culturale del nuovo anno accademico ed il bilancio preventivo per il successivo esercizio finanziario, previa relazione del Presidente sull'attività svolta nell'anno accademico precedente, ed altresì per conferire, alle scadenze statutarie e comunque quando si renda necessario, le cariche sociali di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 9;
2) la seconda entro il 31 marzo per discutere ed approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
Alla convocazione provvede il Presidente dell'Accademia con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. Per la validità dell'Assemblea occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Corpo Accademico.
In seconda convocazione, da prevedersi con almeno 24 ore di intervallo da quella indicata per la prima convocazione, l'adunanza sarà valida con qualsiasi numero di presenti
E' ammessa la delega scritta a favore di un altro Accademico che però non potrà rappresentare più di un altro Accademico.
Per l'approvazione dei bilanci e del programma culturale si procederà per alzata di mano ed a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti in proprio o per delega. Per le nomine alle cariche sociali si procederà per scheda segreta; riusciranno eletti a ciascuna carica coloro che nella relativa votazione avranno riportato il maggior numero dei voti espressi dai presenti, in proprio o per delega, purché siano in possesso dei requisiti previsti dai successivi articoli 14 e 19.
In caso di parità di voti si intenderà eletto il più anziano di appartenenza all'Accademia e, in caso di parità di anzianità, il più anziano di età.
Art. 11
TORNATE ACCADEMICHE
Il Corpo Accademico viene periodicamente convocato informalmente per le tornate accademiche. Esse rappresentano l'occasione primaria per l'incontro tra gli Accademici e per la reciproca comunicazione delle idee, delle esperienze e dei risultati conseguiti da ciascuno, sia nell'ambito degli studi individuali sia di quelli promossi dalla Classe di appartenenza.
L'invito alle tornate è diramato dal Presidente dell'Accademia con lettera semplice. Il Consiglio di Presidenza ne fissa le date e gli argomenti.
La partecipazione alle tornate costituisce specifico impegno per gli Accademici Ordinari e Corrispondenti, nel duplice senso di presenza alle singole tornate e di personale contributo al loro svolgimento mediante la presentazione di memorie e comunicazioni.
L'Accademico Ordinario che resti abitualmente assente dalle tornate senza giustificato motivo e l'Accademico Corrispondente che per un'intera Olimpiade, e cioè per quattro anni, non partecipi in alcun modo alla vita accademica potranno essere considerati dimissionari.
Art. 12
CLASSI ACCADEMICHE
Al fine di favorire e coordinare l'attività individuale o di gruppo degli Accademici, sono costituite in seno al Corpo Accademico le Classi di Lettere ed Arti, Scienze e Tecnica, Diritto Economia e Amministrazione.
Ne fanno parte gli Accademici elettivi Ordinari e Corrispondenti secondo l'assegnazione fattane per ciascuno all'atto della elezione.
Ogni Classe eleggerà nel proprio seno, tra gli Accademici Ordinari, un Presidente ed un Segretario. Qualora il Presidente eletto non sia residente in provincia di Vicenza, dovrà essere eletto anche un Vice Presidente residente nella provincia di Vicenza. Il Segretario dovrà risiedere in provincia di Vicenza.
L’elezione alle cariche di Classe verrà fatta in coincidenza con l'Assemblea Generale per l'elezione quadriennale del Consiglio di Presidenza, di cui i Presidenti delle tre Classi faranno parte di diritto.
Ciascuna Classe svolgerà la propria attività in modo autonomo, adottando all'uopo apposito regolamento, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio di Presidenza. Al Consiglio stesso spetterà la preventiva approvazione del finanziamento che si rendesse necessario per l'attuazione delle iniziative delle singole Classi.
Art. 13
PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA
Il Presidente dell'Accademia ha la rappresentanza legale della stessa. Egli ne firma gli atti ufficiali, presiede il Consiglio di Presidenza, le Assemblee generali del Corpo Accademico, le Adunanze dell'Ordine Accademico e le tornate, dirigendone i lavori.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente designato dal Presidente quale vicario.
Art. 14
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio di Presidenza dura in carica una Olimpiade, a partire dal 1° gennaio dell'anno accademico in cui avviene l'elezione.
Esso è formato:
- dal Presidente dell'Accademia, che lo presiede;
- dai due Vice Presidenti;
- dai Presidenti delle Classi Accademiche;
- dal Segretario;
- dall'Amministratore.
Ne fanno parte altresì, a titolo consultivo, i membri di diritto pro-tempore.
Il Presidente, il Segretario, l'Amministratore ed almeno uno dei Vice Presidenti sono scelti tra gli Accademici Ordinari residenti in provincia di Vicenza. L'altro Vice Presidente potrà essere scelto tra gli Accademici Ordinari residenti fuori della provincia di Vicenza ma nella Regione Veneto.
Il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario, l'Amministratore ed i Presidenti delle tre Classi sono rieleggibili per non più di un secondo mandato quadriennale consecutivo.
Qualora, per qualsiasi causa, debba provvedersi alla sostituzione di uno o più dei membri elettivi del Consiglio, i nuovi eletti dureranno in carica per il resto del quadriennio.
Il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente Vicario, il Segretario e l'Amministratore funzionano come Ufficio di Presidenza per le deliberazioni urgenti sulle materie di competenza del Consiglio o da esso espressamente delegategli. Tali deliberazioni verranno sottoposte alla ratifica del Consiglio nella prima adunanza successiva.
Il Consiglio di Presidenza delibera validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Art. 15
COMPITI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Il Consiglio di Presidenza esercita i poteri di ordinaria amministrazione, promuove l'attività dell'Accademia e ne coordina i lavori.
In particolare:
1) provvede alla vigilanza sulla conservazione e l'uso, da parte dell'Ente proprietario, del Teatro Olimpico, dell'annesso Odeo e del contiguo edificio in cui l'Accademia ha sede;
2) cura, in collaborazione col Comune di Vicenza ed eventualmente con altri Enti, l'organizzazione di manifestazioni artistiche idonee alla valorizzazione del Teatro Olimpico e adeguate alla sua dignità;
3) indice nel rispetto dei termini statutari le Adunanze dell'Ordine Accademico e le Assemblee generali del Corpo Accademico determinando gli oggetti da trattare ed istruendo le relative proposte particolarmente per quanto riguarda la elezione di nuovi Accademici e la predisposizione annuale dei bilanci preventivo e consuntivo;
4) provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Ordine e del Corpo Accademico, curando l'aggiornamento e la conservazione del registro degli Accademici in conformità alle norme dello Statuto;
5) promuove le tornate accademiche ed ogni altra manifestazione utile al raggiungimento degli scopi istituzionali;
6) cura le pubblicazioni accademiche, ed in particolare quella delle memorie dell'Accademia attraverso l'edizione dell'«Odeo Olimpico»;
7) promuove e coordina l'attività delle "classi" ed autorizza la costituzione di "sottoclassi" ed "interclassi" per lo studio di particolari materie o gruppi di materie;
8) consente, a richiesta degli interessati e per motivate ragioni, il passaggio degli Accademici dall'una all'altra classe;
9) vigila sull'osservanza dello Statuto, proponendone l'eventuale revisione all'Ordine Accademico;
10) promuove la ricerca dei mezzi finanziari necessari per lo svolgi- mento delle attività accademiche;
11) salvo quanto verrà transitoriamente disposto dal successivo articolo 24, dispone il passaggio tra i Corrispondenti degli Accademici Ordinari che portino la loro residenza fuori dalla regione Veneto, eccetto il caso che siano nati a Vicenza o nel suo territorio storico. Analogamente dispone il passaggio tra gli Ordinari degli Accademici Corrispondenti che portino la loro residenza in provincia di Vicenza;
12) prende atto delle dimissioni presentate dagli Accademici, o da considerare tali nel caso di cui all'art. 11, e dispone il passaggio agli Emeriti degli Accademici Ordinari e Corrispondenti che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 4 comma 5
Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno.
Art. 16
AGGIORNAMENTO DEI QUADRI ACCADEMICI
Entro il mese di dicembre di ogni anno l'Ordine Accademico provvede all'aggiornamento dei quadri accademici mediante l'elezione di nuovi Accademici Ordinari, Corrispondenti ed Onorari.
A tale scopo, entro il 30 giugno di ogni anno ciascun Accademico potrà presentare al Presidente una o più candidature, debitamente documentate, sia per l'elezione ad Accademico Onorario, nel quale caso sarà richiesta la sottoscrizione di almeno dieci Accademici, sia per l'elezione ad Accademico Ordinario o Corrispondente. In questo secondo caso la proposta dovrà precisare la classe di destinazione ed essere sottoscritta da almeno cinque Accademici appartenenti alla Classe stessa.
Nello stesso termine potranno essere presentate da ciascuna Classe una o più candidature deliberate collegialmente, con destinazione alla Classe proponente.
Scaduti i termini di presentazione delle candidature, il Consiglio di Presidenza formerà la lista dei candidati da sottoporre al voto dell'Ordine Accademico, indicando, sentite le Classi, anche nomi diversi da quelli proposti e curando che i candidati siano opportunamente distribuiti fra le Classi e sul territorio vicentino oltre che fra i varii settori delle discipline letterarie, artistiche, scientifiche, tecniche, giuridiche, economiche ed amministrative.
In ogni caso il Consiglio dovrà preliminarmente accertare che ogni candidato sia in possesso dei requisiti generali di idoneità prescritti dall'art. 4 del presente Statuto, nonché di quelli previsti in particolare dallo stesso articolo rispettivamente per gli Ordinari, i Corrispondenti e gli Onorari.
Nella lista formata dal Consiglio per la votazione dovranno essere indicati separatamente i candidati a ciascuna categoria di Accademici. Quelli indicati per la categoria degli Ordinari non potranno superare il numero di dieci, di cui almeno la metà residenti in provincia di Vicenza. Per i candidati alle categorie degli Ordinari e dei Corrispondenti dovrà essere indicata anche la Classe di destinazione proposta per ciascun candidato.
Della lista così formata e della relativa documentazione ognuno degli Accademici elettori potrà prendere riservata visione presso il Segretario dell'Accademia nei dieci giorni precedenti quello fissato per la votazione.
In tutte le fasi della procedura regolata dal presente articolo dovrà essere rispettata dagli Accademici la massima riservatezza. Ogni eventuale osservazione potrà essere presentata esclusivamente al Presidente.
Sulla lista si voterà a scheda segreta, senza preventiva discussione, nel corso della annuale Adunanza ordinaria dell'Ordine Accademico.
L'elezione diventa esecutiva con l'assenso dell'eletto.
Gli Accademici di nuova nomina verranno presentati al Corpo Accademico nell'ultima tornata dell'anno accademico.
Art. 17
SEGRETARIO
Il Segretario redige i verbali di tutte le riunioni degli organi statutari, li sottopone alla firma del Presidente per conferma e li controfirma; cura la conservazione e l'integrità dei libri, dei registri e dell'archivio dell'Accademia; controfirma gli atti ufficiali firmati dal Presidente; esercita inoltre ogni altra mansione deferitagli dal Regolamento.
Il Consiglio di Presidenza designa fra gli Accademici Ordinari con residenza in provincia di Vicenza un Vice Segretario, un Bibliotecario ed un Conservatore dell'Archivio, determinandone le competenze.
Art. 18
AMMINISTRATORE
L'Amministratore esegue le deliberazioni degli organi accademici in materia amministrativa e contabile.
Cura la riscossione delle entrate e l'erogazione delle uscite conservandone gli atti, provvede alla stesura delle scritture relative al bilancio.
Art. 19
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i membri del Corpo Accademico, che li elegge in sede di assemblea generale.
Qualora manchi tra gli Accademici un Revisore iscritto nell'apposito Albo nazionale, che possa fungere da Presidente del Collegio, potrà essere chiamato a tale incarico un Revisore estraneo al Corpo Accademico purché residente in provincia di Vicenza.
I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Art. 20
DECORRENZA DELL'ANNO ACCADEMICO E DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
L'anno accademico ha inizio con il primo ottobre e si chiude il trenta settembre.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Art. 21
MEZZI DI FINANZIAMENTO
L'Accademia trae i mezzi di finanziamento per le proprie attività:
a) dai proventi dei beni patrimoniali;
b) dai contributi dello Stato e di altri Enti Pubblici;
c) dai contributi, lasciti e donazioni di Enti e persone private.
Art. 22
SERVIZI DI TESORERIA
Il servizio di tesoreria per il fabbisogno di gestione dell'Accademia è affidato alla locale Cassa di Risparmio
Art. 23
RAPPORTI COL MINISTERO BB.CC.AA. E CON LA REGIONE VENETO
Salva l'osservanza di ogni altra disposizione di legge, il Presidente dell'Accademia trasmette annualmente al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e alla Regione Veneto la relazione sull'attività svolta dall'Accademia.
Art. 24
NORME TRANSITORIE
Gli Accademici Ordinari in carica alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto continueranno a far parte dell'Ordine Accademico anche se non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 3°, fino a che non vengano trasferiti tra gli Emeriti a norma degli artt. 4 e 15 n. 12.
I Soci Benemeriti in carica alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto si intendono trasferiti d'ufficio tra gli Accademici Olimpici Onorari.
Le norme di cui all'art. 14 aventi per oggetto la residenza e la rieleggibilità dei componenti del Consiglio di Presidenza avranno applicazione a partire dalla scadenza del mandato quadriennale in corso e cioè dal 31 dicembre 1998.